IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99: "Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali" con relativo Regolamento di applicazione, nonche' il dispositivo dell'articolo 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge: a) incentiva la coltivazione delle piante officinali, elencate dal regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, peculiari della regione Piemonte e di quelle aromatiche ed officinali acclimatate ed acclimatabili individuate dalla Giunta Regionale con atto deliberativo sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 4; b) promuove l'aggiornamento costante in tema di coltivazione, raccolta, conservazione, commercializzazione delle piante officinali; c) tutela il consumatore definendo modalita' di controllo e di garanzia del prodotto di tipo erboristico.