IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  Fatte  salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931,
n. 99: "Disciplina della coltivazione,  raccolta  e  commercio  delle
piante  officinali" con relativo Regolamento di applicazione, nonche'
il dispositivo dell'articolo 17  della  legge  regionale  2  novembre
1982,  n.  32 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente
legge:
     a) incentiva la coltivazione delle piante  officinali,  elencate
dal  regio  decreto  26  maggio 1932, n. 772, peculiari della regione
Piemonte  e  di  quelle  aromatiche  ed  officinali  acclimatate   ed
acclimatabili   individuate   dalla   Giunta   Regionale   con   atto
deliberativo sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 4;
     b) promuove l'aggiornamento costante in  tema  di  coltivazione,
raccolta, conservazione, commercializzazione delle piante officinali;
     c)  tutela  il consumatore definendo modalita' di controllo e di
garanzia del prodotto di tipo erboristico.